Articolo 1 – Denominazione e sede
1. La Fondazione di interesse collettivo “Fondazione AVE” (di seguito denominata “Fondazione”) ha sede legale a Padova in via Dei Livello n. 63 ed opera nel territorio della Regione del Veneto.
La Fondazione può istituire ulteriori sedi operative, nell’ambito del territorio regionale, con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.
2. Essa ha durata illimitata.
3. Sussistendo i requisiti previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modifiche per l’eventuale iscrizione all’anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. ed una volta formalizzata l’iscrizione alla stessa, gli amministratori provvederanno ad integrare conseguentemente la denominazione della Fondazione aggiungendo alla stessa l’acronimo “O.N.L.U.S.”, senza necessità di modificare l’atto costitutivo e/o il presente statuto.
4. La denominazione “Fondazione AVE – O.N.L.U.S” nonché un eventuale logo, sarà riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
Articolo 2 – Disciplina
1. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dalle disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice civile, nonché dal D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modifiche in materia di O.N.L.U.S..
Articolo 3 – Scopo
1. La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà in ambito sociale, della salute e della prevenzione, ed in particolare nel settore sanitario pediatrico, promuovendo la costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi destinati ad iniziative atte a migliorare direttamente o indirettamente la qualità della vita di bambini malati e delle loro famiglie. Il perseguimento di tale scopo potrà avvenire anche fornendo assistenza ed accoglienza ai bambini malati ed alle loro famiglie cooperando con altri Enti pubblici o privati, o anche attraverso associazioni terze, e ciò in forma diretta, o nei limiti di quanto disposto dalla Legge nr.2 del 2009 in materia di beneficienza indiretta.
La Fondazione, anche in collaborazione con Università e Centri di Ricerca, potrà promuovere studi e ricerche scientifiche di nuovi mezzi e tecniche di cura per malattie, patologie genetiche, o da eventi che possano pregiudicare o limitare l’autonomia della persona, in qualsiasi forma si manifestino, con particolare riguardo alle cure pediatriche, preparare ed organizzare strutture operative per l’assistenza anche domiciliare per l’applicazione di modelli di cura ed assistenza anche per le famiglie del malato.
2. La Fondazione si propone di sviluppare e approfondire le tematiche sociali e sanitarie inerenti lo scopo attraverso:
– l’organizzazione di campagne di raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali della Fondazione;
– la collaborazione e l’organizzazione di iniziative comuni con altri Enti che abbiano fini in armonia con quelli della Fondazione;
– la diffusione dell’attività di ricerca, di educazione sanitaria e di divulgazione anche attraverso iniziative di carattere editoriale e socio-culturale.
3. Le attività in questione vengono svolte dalla Fondazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 460/1997, ed in particolare, per quanto riguarda l’attività di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), punto 3) del D.Lgs. n. 460/1997, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione ministeriale n. 292 del 9 settembre 2002. Relativamente alle attività di beneficienza, la Fondazione si atterrà a quanto disposto in materia di ONLUS nella Legge 28.01.2009 nr. 2, così come ripreso nella Circolare 9.4.2009 nr. 12/E dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo 4 – Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è così costituito:
• dal fondo di dotazione iniziale pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero), di cui 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), pari ad un terzo, è destinato a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione;
• dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
• da donazioni, lasciti, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.
È fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione, che non siano stati destinati ad incremento del patrimonio, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
Articolo 5 – Mezzi
1. Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
– redditi derivanti dal patrimonio;
– somme raccolte attraverso pubbliche sottoscrizioni;
– contributi ed elargizioni di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
– somme che pervengono alla Fondazione a seguito di attività connesse, svolte nei modi e nei limiti normativamente previsti, i cui ricavi netti saranno destinati agli scopi sociali;
– somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, che vengono destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall’incremento del patrimonio, ma comunque inerente alla realizzazione degli scopi della Fondazione.
2. Per la conduzione delle proprie attività la Fondazione dispone, oltreché degli avanzi di gestione, degli eventuali utili e dei proventi del proprio patrimonio, anche di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio, ponendo esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
Articolo 6 – Sostenitori
1. Sono “Sostenitori” i soggetti che versino a titolo di contributo liberale qualsiasi somma ovvero prestino attività di particolare utilità alla Fondazione. La Fondazione terrà un registro dei Sostenitori, a memoria di quanti avranno voluto contribuire.
Articolo 7 – Organi
1. Gli organi della Fondazione sono:
– il Presidente;
– il Consiglio d’Amministrazione;
– il Revisore dei Conti.
Articolo 1 – Denominazione e sede
1. La Fondazione di interesse collettivo “Fondazione AVE” (di seguito denominata “Fondazione”) ha sede legale a Padova in via Dei Livello n. 63 ed opera nel territorio della Regione del Veneto.
La Fondazione può istituire ulteriori sedi operative, nell’ambito del territorio regionale, con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.
2. Essa ha durata illimitata.
3. Sussistendo i requisiti previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modifiche per l’eventuale iscrizione all’anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. ed una volta formalizzata l’iscrizione alla stessa, gli amministratori provvederanno ad integrare conseguentemente la denominazione della Fondazione aggiungendo alla stessa l’acronimo “O.N.L.U.S.”, senza necessità di modificare l’atto costitutivo e/o il presente statuto.
4. La denominazione “Fondazione AVE – O.N.L.U.S” nonché un eventuale logo, sarà riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
Articolo 2 – Disciplina
1. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dalle disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice civile, nonché dal D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modifiche in materia di O.N.L.U.S..
Articolo 3 – Scopo
1. La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà in ambito sociale, della salute e della prevenzione, ed in particolare nel settore sanitario pediatrico, promuovendo la costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi destinati ad iniziative atte a migliorare direttamente o indirettamente la qualità della vita di bambini malati e delle loro famiglie. Il perseguimento di tale scopo potrà avvenire anche fornendo assistenza ed accoglienza ai bambini malati ed alle loro famiglie cooperando con altri Enti pubblici o privati, o anche attraverso associazioni terze, e ciò in forma diretta, o nei limiti di quanto disposto dalla Legge nr.2 del 2009 in materia di beneficienza indiretta.
La Fondazione, anche in collaborazione con Università e Centri di Ricerca, potrà promuovere studi e ricerche scientifiche di nuovi mezzi e tecniche di cura per malattie, patologie genetiche, o da eventi che possano pregiudicare o limitare l’autonomia della persona, in qualsiasi forma si manifestino, con particolare riguardo alle cure pediatriche, preparare ed organizzare strutture operative per l’assistenza anche domiciliare per l’applicazione di modelli di cura ed assistenza anche per le famiglie del malato.
2. La Fondazione si propone di sviluppare e approfondire le tematiche sociali e sanitarie inerenti lo scopo attraverso:
– l’organizzazione di campagne di raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali della Fondazione;
– la collaborazione e l’organizzazione di iniziative comuni con altri Enti che abbiano fini in armonia con quelli della Fondazione;
– la diffusione dell’attività di ricerca, di educazione sanitaria e di divulgazione anche attraverso iniziative di carattere editoriale e socio-culturale.
3. Le attività in questione vengono svolte dalla Fondazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 460/1997, ed in particolare, per quanto riguarda l’attività di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), punto 3) del D.Lgs. n. 460/1997, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione ministeriale n. 292 del 9 settembre 2002. Relativamente alle attività di beneficienza, la Fondazione si atterrà a quanto disposto in materia di ONLUS nella Legge 28.01.2009 nr. 2, così come ripreso nella Circolare 9.4.2009 nr. 12/E dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo 4 – Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è così costituito:
• dal fondo di dotazione iniziale pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero), di cui 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), pari ad un terzo, è destinato a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione;
• dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
• da donazioni, lasciti, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.
È fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione, che non siano stati destinati ad incremento del patrimonio, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
Articolo 5 – Mezzi
1. Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
– redditi derivanti dal patrimonio;
– somme raccolte attraverso pubbliche sottoscrizioni;
– contributi ed elargizioni di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
– somme che pervengono alla Fondazione a seguito di attività connesse, svolte nei modi e nei limiti normativamente previsti, i cui ricavi netti saranno destinati agli scopi sociali;
– somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, che vengono destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall’incremento del patrimonio, ma comunque inerente alla realizzazione degli scopi della Fondazione.
2. Per la conduzione delle proprie attività la Fondazione dispone, oltreché degli avanzi di gestione, degli eventuali utili e dei proventi del proprio patrimonio, anche di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio, ponendo esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
Articolo 6 – Sostenitori
1. Sono “Sostenitori” i soggetti che versino a titolo di contributo liberale qualsiasi somma ovvero prestino attività di particolare utilità alla Fondazione. La Fondazione terrà un registro dei Sostenitori, a memoria di quanti avranno voluto contribuire
Articolo 7 – Organi
1. Gli organi della Fondazione sono:
– il Presidente;
– il Consiglio d’Amministrazione;
– il Revisore dei Conti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 8 – Composizione e nomina
1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, i quali vengono nominati per la prima volta dal Fondatore nell’atto costitutivo o nelle disposizioni relative alla costituzione della Fondazione stessa.
2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che rivestono cariche politiche di alcun genere ed a qualsiasi livello, ed anche se tali cariche sono in organismi comunque riconducibili a schieramenti o correnti politiche, o che abbiano funzioni di qualsiasi genere nell’ambito dell’Amministrazione Pubblica.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i religiosi.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione, dopo la loro formale accettazione, restano in carica a vita, salve le disposizioni dei successivi punti 5), 6) e 7).
5. La carica di Consigliere può essere revocata per grave motivo, quale ad esempio una qualsiasi condanna passata in giudicato per reati contro la persona o il patrimonio. La revoca della carica dovrà essere oggetto di un verbale del Consiglio di Amministrazione firmato da tutti gli altri membri, da notificarsi al revocando. Entro 15 giorni dalla notifica, il Consiglio dovrà ricevere e verbalizzare eventuali memorie difensive scritte. Con una ulteriore delibera, il Consiglio deciderà definitivamente, e senza possibilità di appello, se revocare o meno la carica.
6. La carica di Consigliere si intenderà invece decaduta, se successivamente alla nomina si dovesse verificare uno degli elementi ostativi alla sua elezione, di cui ai precedenti punti 2) e 3).
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti.
8. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri in loro sostituzione verranno cooptati dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione. La cooptazione ovvero la nomina del/dei nuovi membri del Consiglio, dovrà essere oggetto di delibera con voto unanime.
Articolo 9 – Poteri
1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. In particolare il Consiglio:
– nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
– approva il bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo, e redige la relazione morale e finanziaria;
– approva, con il voto favorevole della totalità dei componenti del Consiglio, le modifiche allo Statuto da sottoporre all’Autorità competente per l’approvazione secondo le modalità di legge;
– istituisce, ove lo ritenga opportuno eventuali Comitati con funzioni consultive, attribuendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il presidente;
– delibera le alienazioni dei beni patrimoniali nonché gli acquisti di beni e servizi;
– può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività;
– può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari.
– può assumere o incaricare dipendenti e collaboratori in forma stabile od occasionale, o comunque nelle forme ritenute necessarie per uno o più eventi. Il relativo compenso dovrà essere oggetto di apposita delibera.
Articolo 10 – Riunioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
2. L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto ai Consiglieri e ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno quattro volte all’anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dall’Autorità di vigilanza.
4. Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della Fondazione o in altro luogo nel Comune di Padova. Questa clausola non vige nel caso di spontanea riunione della totalità dei Consiglieri.
5. Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Qualora il Consiglio sia formato da tre componenti devono essere presenti tutti per la validità delle delibere.
6. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, che potranno partecipare alla seduta anche attraverso l’ausilio di sistemi audio/video conferenza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
IL PRESIDENTE
Articolo 11
1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; può essere riconfermato senza limitazioni.
Per la prima volta è nominato dal Fondatore all’atto della costituzione della Fondazione o nelle disposizioni relative alla costituzione.
2. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione ed esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.
3. In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di data di nomina, dal Consigliere più anziano per età.
IL VICE PRESIDENTE
Articolo 12
Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; anche il Vice Presidente può essere riconfermato senza limitazioni. Per la prima volta, può essere nominato dai Fondatori all’atto della costituzione della Fondazione.
IL REVISORE DEI CONTI
Articolo 13
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente in carica, il Revisore dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Il Revisore dei Conti ha il compito di:
– controllare la gestione amministrativa della Fondazione;
– redigere una relazione al Consiglio di Amministrazione relativamente al bilancio di previsione e al rendiconto economico-finanziario approvati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
5. Al Revisore dei Conti spetta il compenso stabilito dal Consiglio d’Amministrazione in misura non superiore al minimo della tariffa dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di cui al DM 30.05.2002, pubblicato in G.U. il 05.08.2002 n° 182.
Articolo 14 – Comitati
Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendone compiti, durata e attribuzioni e nominandone i componenti e il presidente.
Articolo 15 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche della Fondazione (eccettuata quella del Revisore dei Conti), sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzate, e di cui si metterà a verbale l’approvazione del pagamento.
Articolo 16 – Bilancio di Previsione
Il Bilancio di previsione dell’anno successivo deve essere predisposto dal Consiglio d’Amministrazione entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno.
Articolo 17 – Rendiconto economico-finanziario
1. L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto economico finanziario va presentato dal Consiglio di Amministrazione e visionato dal Revisore dei Conti per la sua approvazione entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
3. Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri sociali e rimane affisso nei locali della Fondazione per almeno otto giorni.
Articolo 18 – Estinzione e liquidazione della Fondazione
1. Il Consiglio d’Amministrazione può, con il voto favorevole dei due terzi, deliberare la proposta di estinzione della Fondazione, chiedendo all’Autorità tutoria di provvedere.
2. In caso di estinzione il Consiglio di Amministrazione provvede all’indicazione di uno o più liquidatori.
3. In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre persone giuridiche aventi la qualifica di O.N.L.U.S., operanti nel territorio, o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 19 – Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.